Lo scopo dell’Associazione APRITI CIELO! è di creare un luogo nel quale far convivere pratiche creative e ambiti di riflessione. Un luogo “aperto” a progetti che tendano a favorire l’interazione di esigenze, interessi e provenienze differenti.

L’Associazione si propone di offrire:

–       Incontri pratici e teorici che spaziano dalle arti figurative e visuali, alla rappresentazione teatrale, da laboratori di scrittura a laboratori di poesia.

–       Mostre di pittura e fotografia  non limitate alla sola esposizione, ma che illustrino il percorso creativo che sta all’origine dei lavori esposti.

–       Conferenze e incontri tematici.

–       Presentazioni di libri e spazi di lettura condivisa

–       Corsi di apprendimento che hanno l’obbiettivo di favorire il benessere psicofisico della persona attraverso la manualità o le attività motorie.

–       Corsi di formazione e informazione su temi di interesse sociale

Riteniamo che, la costituzione di uno spazio collettivo non serva o risponda solo al bisogno di “stare insieme”ma debba essere impiegata come vettore nella formazione di comunicazione e cooperazione sociale.

Dopo undici anni dalla sua fondazione, Apriti Cielo! si è trasferita nel 2022 in Via Sant’Uguzzone 26 in una sala più ampia e facilmente raggiungibile con i mezzi. Lo spazio ospita anche l’archivio delle opere di Enzo Contini che aveva qui il suo studio di scultura fino al 2018.

 

 

VIDEO INAUGURAZIONE

2012 – video inaugurazione

 

STATUTO  DELL’ASSOCIAZIONE APRITI CIELO! Aps

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

La Associazione “Apriti Cielo”, adotta ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito “Codice del Terzo settore”), la seguente denominazione: “Associazione Apriti Cielo”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Milano e con durata illimitata. A seguito della iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore la Associazione adotterà ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito “Codice del Terzo settore”), la seguente denominazione: Apriti Cielo Associazione di Promozione Sociale” , in breve anche Apriti Cielo APS”

ART. 2

(Finalità e attività)

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e principalmente volontario, nata dalla pratica di relazione fra donne e orientata ad una prospettiva femminile delle politiche sociali , la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per la diffusione della cultura in ogni sua forma, nonché per i fini ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017:

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di  promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

– lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

L’Associazione, opera all’interno dei settore di interesse generale sopra indicati per il perseguimento delle proprie finalità nella realizzazione delle seguenti attività:

a) organizzazione attività strutturate in corsi, laboratori, stages a carattere ricreativo e proposte nelle quali verrà valorizzato e sostenuto l’assetto culturale e formativo;

b) la promozione umana e culturale in tutti i suoi aspetti delle socie e dei cittadini/e in generale, attraverso la valorizzazione dello sguardo femminile e della pratica di relazione fra donne;

c) l’affermazione dei valori della democrazia attraverso l’espressione culturale in genere per il miglioramento dei rapporti sociali e umani tra i cittadini;

d) organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e delle socie;

Per raggiungere lo scopo sociale, l’associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo le seguenti attività:

Incontri pratici e teorici che spaziano dalle arti figurative e visuali, alla rappresentazione teatrale, da laboratori di scrittura a laboratori di poesia;

Mostre di pittura e fotografia non limitate alla sola esposizione, ma che illustrino il percorso creativo che sta all’origine dei lavori esposti;

Conferenze e incontri tematici;

Presentazioni di libri e spazi di lettura condivisa;

Corsi di apprendimento che hanno l’obbiettivo di favorire il benessere psicofisico della persona attraverso la manualità o le attività motorie;

Corsi di formazione e informazione su temi di interesse sociale.

Gruppi di discussione finalizzati e specifici di servizio al territorio, poiché riteniamo che, la costituzione di uno spazio collettivo non serva o risponda solo al bisogno di “stare insieme” ma debba essere impiegata come vettore nella formazione di comunicazione e cooperazione sociale;

In particolare, al fine di perseguire le proprie finalità nel settore di attività di interesse generale di cui al precedente comma, l’Associazione intende svolgere e promuovere e porre in essere ogni altra attività in linea con le finalità istituzionali e nei limiti delle disposizioni di legge applicabili all’associazione ed alle attività da essa poste in essere.

inoltre,

  1. L’associazione, nel perseguimento delle finalità ed attività di cui ai precedenti commi si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Essa non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, non pone discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

  2. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività strumentali e verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa ad esse applicabile.

  3. L’associazione può esercitare, altresì, attività di raccolta fondi secondo le previsioni di legge e/o attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

  1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
  2. Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
  3. Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

  1. Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
  2. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati. Lo stesso deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
  3. In caso di comunicazione di rigetto della domanda, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea al quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della prima convocazione utile.
  4. La qualifica di associato ha carattere permanente e viene meno nei casi previsti dall’art. 5. Non sono ammesse adesioni a carattere temporaneo o che prevedano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

  1. I soci contribuiscono con la quota sociale.
  2. La quota sociale è annuale, con cadenza di versamento ogni dodici mesi dal primo pagamento, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro un mese dalla assunzione della qualifica di associato e successivamente ogni 12 mesi;
  3. Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;

  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;

  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;

  • partecipare alle assemblee prendendo visione dell’ordine del giorno delle assemblee;

  • prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi da apposita delibera del consiglio direttivo

  1. Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;

  • attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal CD.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

  1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o scioglimento se trattasi di ente.
  2. L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la propria decisione al Consiglio direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte dallo stesso nei confronti dell’associazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione.
  3. L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, di eventuali Regolamenti interni e/o alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà, entro 30 giorni, presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni, mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione, all’Assemblea che si pronuncia con voto segreto in via definitiva.
  4. Decadenza per morosità: i soci che non versino la quota associativa per un periodo maggiore di sei mesi dalla scadenza della quota precedente decadono per morosità; la qualifica di socio potrà essere riacquisita tramite nuova richiesta di iscrizione.
  5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

  1. Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea degli associati

  • il Consiglio direttivo;

  • il Presidente;

  1. l’Organo di Controllo e/o Revisione, se nominati o previsti per legge.

  2. Fatto salvo che per gli Organi di Controllo e di Revisione, tutti gli incarichi possono essere a titolo gratuito.
  3. Il Consiglio Direttivo può ricevere un gettone di presenza annuale per la carica e decidere in ordine al riconoscimento di rimborsi spese in relazione a prestazioni rese nei confronti dell’Associazione.

  4. Il Consiglio direttivo e gli Organi di controllo e/o revisione, se nominati, hanno la durata di 3 anni.

ART. 7

(Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione.
  2. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota annuale.
  3. L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente. Ogni associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può, tuttavia, rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.
  4. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione all’indirizzo fisico o di posta elettronica comunicato dal socio al momento dell’iscrizione e risultante dal libro degli associati; è onere del socio comunicare eventuali variazioni dell’indirizzo stesso. Sono validi anche altri mezzi, anche elettronici, purchè certifichino la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
  5. L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
  6. L’Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e/o il soggetto verbalizzante.
  7. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2/5 degli associati.

ART. 8

(Competenze dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ha le seguenti competenze:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se nominato, del soggetto incaricato del controllo e/o della revisione legale dei conti;

  • approva il bilancio di esercizio;

  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

  • delibera, in seconda istanza, sulla esclusione degli associati;

  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

  • delibera lo scioglimento;

  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

  1. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
  2. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sulla trasformazione e sulla fusione o la scissione dell’associazione, Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
  3. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
  4. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede legale e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci

ART. 9

(Consiglio direttivo)

  1. Il Consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo. Esso opera comunque in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
  2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
  3. Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11 nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno, con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, un Presidente.
  4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 10

(Competenze del Consiglio direttivo)

  1. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • eleggere, al proprio interno, il Presidente e nominare un segretario ed un tesoriere, se ritenuto necessario, affidando loro specifici compiti e/o funzioni;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

  • predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare, in prima istanza, sull’ammissione e sull’esclusione degli associati;
  • predisporre regolamenti interni da sottoporre alla deliberazione assembleare;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.

  1. La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.
  2. Il Consiglio viene convocato di norma con almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza è possibile convocarlo con un preavviso di 24 ore. Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

  3. Le riunioni del Consiglio possono tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e/o il soggetto verbalizzante.
  4. I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART. 11

(Presidente)

  1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica quanto il Consiglio stesso ed è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
  3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
  4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
  5. Il vice-Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 12

(Organo di controllo)

  1. L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
  2. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

  1. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

(Revisione legale dei conti)

  1. Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 14

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15

(Risorse economiche)

  1. L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore, entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 ed ogni altra entrata espressamente prevista dalla legge.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

  1. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno al 31 dicembre successivo.

  2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

  3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con apposito Decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

ART. 17

(Libri sociali)

  1. L’associazione deve tenere i seguenti libri:

  1. il libro degli associati;

  2. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

  4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

  5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo.

  1. I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. Il libro di cui alla lett. e) o di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

  2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

ART. 18

(Volontari e attività di volontariato)

  1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

  2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

  3. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

  4. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

  5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e, comunque, secondo limiti e modalità stabilite con apposita delibera o in un Regolamento.

  6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

  7. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19

(Lavoratori)

  1. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

  2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

  1. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio viene devoluto con delibera dell’Assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui all’art. 9, co. 4;

  2. Ai sensi dell’art. 148 co. 8, sino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

3 A partire dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente/i del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dalla normativa specifica di settore.