Da settembre 2023 APRITI CIELO! chiude la sede
di Via L. Spallanzani,16 Milano e si trasferisce
in via Sant’Uguzzone, 26 Milano (Di Più)
Susanna De Ciechi nel 2016 intervista Zina Borgini presidente dell’associazione Apriti Cielo dopo 4 anni dall’apertura
Zina Borgini, Apriti Cielo sta vivendo una nuova fase, con un ampliamento delle iniziative culturali a temi nuovi. Ce ne vuoi parlare?
“L’Associazione è ubicata nel centro di Milano proprio all’uscita della MM di Porta Venezia. La sede è collocata all’interno di un cortile della città vecchia, un piccolo gioiello prezioso con tanto di giardino con panchine di pietra. I nostri spazi non sono grandi, ma quello che succede all’interno, per tutti gli eventi che organizziamo e per le attività che vengono svolte, le dà la dignità di un contenitore culturale grande. Infatti, sono grandi la curiosità intellettuale e la capacità di accoglienza che allargano i confini e ci stimolano continuamente all’esplorazione della contemporaneità. Quello che è stato l’obbiettivo iniziale, mio e delle altre socie del direttivo, dopo quatto anni di attività ci sembra quasi raggiunto. Per questo motivo stiamo programmando nuove contaminazioni con associazioni, enti culturali e sociali che operano in Milano e anche fuori.
Quest’anno per l’edizione di BookCity Milano, tra le altre cose abbiamo realizzato una mostra importante con ventisette artiste e artisti milanesi e di altre città italiane e straniere. La mostra che ha per titolo L’eccezione e/è la regola, parte dal testo teatrale di Bertolt Brecht, si terrà all’interno del Teatro i, uno spazio flessibile alternativo, con una forte personalità in via Gaudenzio Ferrari.
Vogliamo anche impegnarci maggiormente per far conoscere i film delle registe, il modo in cui lavorano e la loro diversità nel rappresentare la vita. Laura Modini una volta al mese tiene in associazione una conversazione a partire da un film e ogni volta sottolinea quanto il loro cinema sia ricco, profondo, inaspettato, semplicemente diverso da quello creato dagli uomini, un aspetto molto interessante da conoscere.
Ma le arti non sono tutti i nostri interessi. Un tema che ci sta molto a cuore sono le donne, e la loro sicurezza, la loro libertà e la loro incolumità. Con alcune attive nel movimento femminista, stiamo progettando un sistema operativo di informazione e aiuto, pensato soprattutto per le giovani. Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto da poco tempo, ma sicuramente saremo attive già l’anno prossimo.
Tutti ci chiedono come facciamo a mantenere attivi impegni e finanze. Abbiamo trovato una forma un po’ speciale, come quella dell’acqua che si adatta al suo contenitore, fatta di tanto desiderio per quanto riguarda il lavoro di volontariato e per finanziarci andiamo orgogliose della professionalità delle nostre insegnanti che tengono i corsi di Acquerello, Conoscere la Voce, e di Metodo Feldenkrais®”.

VIDEO INAUGURAZIONE
Lo scopo dell’Associazione APRITI CIELO! è di creare un luogo nel quale far convivere pratiche creative e ambiti di riflessione. Un luogo “aperto” a progetti che tendano a favorire l’interazione di esigenze, interessi e provenienze differenti.
L’Associazione si propone di offrire:
– Incontri pratici e teorici che spaziano dalle arti figurative e visuali, alla rappresentazione teatrale, da laboratori di scrittura a laboratori di poesia.
– Mostre di pittura e fotografia non limitate alla sola esposizione, ma che illustrino il percorso creativo che sta all’origine dei lavori esposti.
– Conferenze e incontri tematici.
– Presentazioni di libri e spazi di lettura condivisa
– Corsi di apprendimento che hanno l’obbiettivo di favorire il benessere psicofisico della persona attraverso la manualità o le attività motorie.
– Corsi di formazione e informazione su temi di interesse sociale
Riteniamo che, la costituzione di uno spazio collettivo non serva o risponda solo al bisogno di “stare insieme”ma debba essere impiegata come vettore nella formazione di comunicazione e cooperazione sociale.
STATUTO NUOVO DELL’ASSOCIAZIONE APPROVATO PER L’ISCRIZIONE A ENTE TERZO SETTORE APS,
“Associazione Apriti Cielo”
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
La Associazione “Apriti Cielo”, adotta ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito “Codice del Terzo settore”), la seguente denominazione: “Associazione Apriti Cielo”, da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel Comune di Milano e con durata illimitata. A seguito della iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore la Associazione adotterà ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito “Codice del Terzo settore”), la seguente denominazione: ” Apriti Cielo – Associazione di Promozione Sociale” , in breve anche “Apriti Cielo – APS”
ART. 2
(Finalità e attività)
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e principalmente volontario, nata dalla pratica di relazione fra donne e orientata ad una prospettiva femminile delle politiche sociali , la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per la diffusione della cultura in ogni sua forma, nonché per i fini ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs 117/2017:
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
– lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
L’Associazione, opera all’interno dei settore di interesse generale sopra indicati per il perseguimento delle proprie finalità nella realizzazione delle seguenti attività:
a) organizzazione attività strutturate in corsi, laboratori, stages a carattere ricreativo e proposte nelle quali verrà valorizzato e sostenuto l’assetto culturale e formativo;
b) la promozione umana e culturale in tutti i suoi aspetti delle socie e dei cittadini/e in generale, attraverso la valorizzazione dello sguardo femminile e della pratica di relazione fra donne;
c) l’affermazione dei valori della democrazia attraverso l’espressione culturale in genere per il miglioramento dei rapporti sociali e umani tra i cittadini;
d) organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e delle socie;
Per raggiungere lo scopo sociale, l’associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo le seguenti attività:
– Incontri pratici e teorici che spaziano dalle arti figurative e visuali, alla rappresentazione teatrale, da laboratori di scrittura a laboratori di poesia;
– Mostre di pittura e fotografia non limitate alla sola esposizione, ma che illustrino il percorso creativo che sta all’origine dei lavori esposti;
– Conferenze e incontri tematici;
– Presentazioni di libri e spazi di lettura condivisa;
– Corsi di apprendimento che hanno l’obbiettivo di favorire il benessere psicofisico della persona attraverso la manualità o le attività motorie;
– Corsi di formazione e informazione su temi di interesse sociale.
– Gruppi di discussione finalizzati e specifici di servizio al territorio, poiché riteniamo che, la costituzione di uno spazio collettivo non serva o risponda solo al bisogno di “stare insieme” ma debba essere impiegata come vettore nella formazione di comunicazione e cooperazione sociale;
In particolare, al fine di perseguire le proprie finalità nel settore di attività di interesse generale di cui al precedente comma, l’Associazione intende svolgere e promuovere e porre in essere ogni altra attività in linea con le finalità istituzionali e nei limiti delle disposizioni di legge applicabili all’associazione ed alle attività da essa poste in essere.
inoltre,
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L’associazione, nel perseguimento delle finalità ed attività di cui ai precedenti commi si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. Essa non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, non pone discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
-
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Spetta al Consiglio Direttivo individuare le attività strumentali e verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa ad esse applicabile.
-
L’associazione può esercitare, altresì, attività di raccolta fondi secondo le previsioni di legge e/o attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
- Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
- Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
- Chi intende essere ammesso come associato deve presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente:
-
l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
-
la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
- Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
- La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati. Lo stesso deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- In caso di comunicazione di rigetto della domanda, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea al quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della prima convocazione utile.
- La qualifica di associato ha carattere permanente e viene meno nei casi previsti dall’art. 5. Non sono ammesse adesioni a carattere temporaneo o che prevedano criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti.
ART. 4
(Diritti e obblighi degli associati)
- I soci contribuiscono con la quota sociale.
- La quota sociale è annuale, con cadenza di versamento ogni dodici mesi dal primo pagamento, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro un mese dalla assunzione della qualifica di associato e successivamente ogni 12 mesi;
-
Gli associati hanno il diritto di:
-
eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
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essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
-
partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
-
concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
-
essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
-
partecipare alle assemblee prendendo visione dell’ordine del giorno delle assemblee;
-
prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi da apposita delibera del consiglio direttivo
-
Gli associati hanno l’obbligo di:
-
rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
-
attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
-
versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal CD.
ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)
- La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o scioglimento se trattasi di ente.
- L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la propria decisione al Consiglio direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte dallo stesso nei confronti dell’associazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione.
- L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, di eventuali Regolamenti interni e/o alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione del Consiglio direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà, entro 30 giorni, presentare le proprie controdeduzioni e giustificazioni, mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione, all’Assemblea che si pronuncia con voto segreto in via definitiva.
- Decadenza per morosità: i soci che non versino la quota associativa per un periodo maggiore di sei mesi dalla scadenza della quota precedente decadono per morosità; la qualifica di socio potrà essere riacquisita tramite nuova richiesta di iscrizione.
- Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili e gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6
(Organi)
- Sono organi dell’associazione:
-
l’Assemblea degli associati
-
il Consiglio direttivo;
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il Presidente;
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l’Organo di Controllo e/o Revisione, se nominati o previsti per legge.
- Fatto salvo che per gli Organi di Controllo e di Revisione, tutti gli incarichi possono essere a titolo gratuito.
-
Il Consiglio Direttivo può ricevere un gettone di presenza annuale per la carica e decidere in ordine al riconoscimento di rimborsi spese in relazione a prestazioni rese nei confronti dell’Associazione.
- Il Consiglio direttivo e gli Organi di controllo e/o revisione, se nominati, hanno la durata di 3 anni.
ART. 7
(Assemblea)
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione.
- Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno 3 mesi, nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota annuale.
- L’Assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente. Ogni associato ha un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può, tuttavia, rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.
- L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione all’indirizzo fisico o di posta elettronica comunicato dal socio al momento dell’iscrizione e risultante dal libro degli associati; è onere del socio comunicare eventuali variazioni dell’indirizzo stesso. Sono validi anche altri mezzi, anche elettronici, purchè certifichino la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.
- L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
- L’Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e/o il soggetto verbalizzante.
- L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2/5 degli associati.
ART. 8
(Competenze dell’Assemblea)
- L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’assemblea ha le seguenti competenze:
-
nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se nominato, del soggetto incaricato del controllo e/o della revisione legale dei conti;
-
approva il bilancio di esercizio;
-
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
-
delibera, in seconda istanza, sulla esclusione degli associati;
-
approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
-
delibera lo scioglimento;
-
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto.
- Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, l’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto e sulla trasformazione e sulla fusione o la scissione dell’associazione, Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza dei 2/3 più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza di voti dei presenti.
- Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
- Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede legale e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci
ART. 9
(Consiglio direttivo)
- Il Consiglio direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo. Esso opera comunque in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
- Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
- Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11 nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. Esso nomina al proprio interno, con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, un Presidente.
- Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
ART. 10
(Competenze del Consiglio direttivo)
- In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- eleggere, al proprio interno, il Presidente e nominare un segretario ed un tesoriere, se ritenuto necessario, affidando loro specifici compiti e/o funzioni;
-
formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare, in prima istanza, sull’ammissione e sull’esclusione degli associati;
- predisporre regolamenti interni da sottoporre alla deliberazione assembleare;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
- La maggioranza dei consiglieri è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.
-
Il Consiglio viene convocato di norma con almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza è possibile convocarlo con un preavviso di 24 ore. Il Consiglio direttivo è comunque validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- Le riunioni del Consiglio possono tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l’identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente della riunione e/o il soggetto verbalizzante.
- I Consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
ART. 11
(Presidente)
- Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
- Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica quanto il Consiglio stesso ed è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
- Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
- Il vice-Presidente, ove nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
(Organo di controllo)
- L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 13
(Revisione legale dei conti)
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Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 15
(Risorse economiche)
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L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore, entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 ed ogni altra entrata espressamente prevista dalla legge.
ART. 16
(Bilancio di esercizio)
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L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno al 31 dicembre successivo.
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Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
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Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con apposito Decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
ART. 17
(Libri sociali)
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L’associazione deve tenere i seguenti libri:
-
il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
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il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
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il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
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il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo.
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I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. Il libro di cui alla lett. e) o di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
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Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
ART. 18
(Volontari e attività di volontariato)
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I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
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La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
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L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
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Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
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Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017 e, comunque, secondo limiti e modalità stabilite con apposita delibera o in un Regolamento.
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La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
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L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 19
(Lavoratori)
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L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
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In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
ART. 20
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
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Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio viene devoluto con delibera dell’Assemblea straordinaria, con le maggioranze di cui all’art. 9, co. 4;
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Ai sensi dell’art. 148 co. 8, sino all’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra/e associazione/i con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.
3 A partire dall’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente/i del Terzo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 21
(Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dalla normativa specifica di settore.
STATUTO DELL’ “ASSOCIAZIONE APRITI CIELO!” IN ESSERE SINO ALL’ISCRIZIONE DEL REGISTRO UNICO TERZO SETTORE
TITOLO I
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Milano via Spallanzani 16 un’associazione senza scopo di lucro che assume la denominazione “Associazione Apriti Cielo!”.
TITOLO II
Scopo- Oggetto
ART. 2
L’associazione è un centro permanente di vita associativa,nata dalla pratica di relazione fra donne a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per la diffusione della cultura in ogni sua forma, nonché per i fini ricreativi e solidaristici per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altri gruppi o associazioni aventi scopi analoghi Enti con scopi sociali ed umanitari.La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
ART. 3
L’associazione ha per oggetto:
a) organizzazione attività strutturate in corsi, laboratori, stages a carattere ricreativo e proposte nelle quali verrà valorizzato e sostenuto l’assetto culturale e formativo;
b) la promozione umana e culturale in tutti i suoi aspetti delle socie e dei cittadini in generale, attraverso la valorizzazione dello sguardo femminile e della pratica di relazione fra donne
c) l’affermazione dei valori della democrazia attraverso l’espressione culturale in genere per il miglioramento dei rapporti sociali e umani tra i cittadini;
d) organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
Per raggiungere lo scopo sociale, l’associazione potrà svolgere le seguenti attività:
– Incontri pratici e teorici che spaziano dalle arti figurative e visuali, alla rappresentazione teatrale, da laboratori di scrittura a laboratori di poesia.
– Mostre di pittura e fotografia non limitate alla sola esposizione, ma che illustrino il percorso creativo che sta all’origine dei lavori esposti.
– Conferenze e incontri tematici.
– Presentazioni di libri e spazi di lettura condivisa
– Corsi di apprendimento che hanno l’obbiettivo di favorire il benessere psicofisico della persona attraverso la manualità o le attività motorie.
– Corsi di formazione e informazione su temi di interesse sociale
– Gruppi di discussione finalizzati e specifici di servizio al territorio, poiché riteniamo che, la costituzione di uno spazio collettivo non serva o risponda solo al bisogno di “stare insieme”ma debba essere impiegata come vettore nella formazione di comunicazione e cooperazione sociale
Per il raggiungimento delle sue finalità l’Associazione potrà inoltre ricevere fondi, atti di liberalità e contributi di ogni genere, da parte di associati e terzi privati, persone fisiche ed enti sotto qualsiasi forma.
L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione necessaria per il raggiungimento dei propri scopi, ivi compreso l’acquisto di beni mobili e immobili da destinare all’attività sociale; potrà inoltre compiere tutte le operazioni anche finanziarie necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.
Inoltre l’Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:
attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire attività culturali e ricreative anche attraverso edifici, impianti ed annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative ricreative e culturali;
allestire e gestire bar e punti di ristoro, eventualmente anche in occasione di manifestazioni culturali e ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci e solo occasionalmente ai terzi;
organizzare attività artistico – ricreative culturali per un migliore utilizzo del tempo libero dei soci a favore della collettività;
esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti
TITOLO III
SOCI
ART. 4
Possono essere soci dell’Associazione i soggetti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli quali persone fisiche, soggetti collettivi ed enti pubblici o privati che accettino gli scopi sociali, di qualsiasi nazionalità, che non abbiano interessi contrastanti con l’Associazione e che operino per il raggiungimento delle sue finalità.
I soci diversi dalle persone fisiche dovranno nominare un loro rappresentante in seno all’Associazione.
ART. 5
Chiunque intendesse essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto dell’accettazione della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisirà in quel momento ad ogni effetto la qualifica di socio.
Il Consiglio Direttivo, qualora ne ricorrano le condizioni, adotta delibera di inammissibilità unanime e motivata.
La delibera d’inammissibilità contenente le motivazioni, verrà comunicata all’interessato con lettera da inviarsi entro sessanta giorni dalla data della delibera di non ammissione.
L’associazione attraverso specifica delibera del Consiglio Direttivo può riconoscere soci onorari quei cittadini od enti che si sono contraddistinti per la fattiva collaborazione al raggiungimento degli scopi sociali; i soci onorari godono dei medesimi diritti e sono soggetti agli stessi doveri previsti dal presente statuto per gli altri soci.
ART. 6
La qualifica di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione ed alla vita associativa, ad esprimere il proprio voto nelle sedi deputate anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo se deliberato.
Tutti i soci persone fisiche maggiorenni ed i rappresentanti dei soci diversi dalle persone fisiche, godono, al momento dell’ammissione e del pagamento della quota sociale, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell’elettorato attivo e passivo.
ART. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
I soci dell’associazione pur mantenendo la completa autonomia per quanto riguarda le attività poste in essere al di fuori dell’associazione, non potranno però svolgere un’attività contraria agli scopi dell’associazione che comporterebbe l’esclusione dall’associazione medesima e la perdita della qualifica di socio.
Qualunque attività svolta dai soci per l’Associazione, si intenderà svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate per incarichi assegnati da uno o più organi dell’Associazione.
TITOLO IV
RECESSO ESCLUSIONE
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
ART. 9
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- Che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
- Che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- Che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
- Che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione della relativa delibera nel libro soci.
ART. 10
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.
TITOLO V
PATRIMONIO E FONDO COMUNE
ART. 11
Il fondo comune ed il patrimonio dell’Associazione sono indivisibili e sono costituiti dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali, da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune ed il patrimonio tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
ART. 12
L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione, mettendolo a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura, almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea, depositandolo presso la sede dell’Associazione. Il bilancio, costituito nella forma di rendiconto economico-finanziario, corredato da apposita relazione e dalla relazione Revisore Unico se nominato, deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro il 31 Maggio successivo alla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VI
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ART.13
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice – Presidente;
- il Segretario;
- il Revisore Unico se l’Assemblea degli associati ne decide la nomina.
In occasione del rinnovo delle cariche sociali verrà nominata a cura del consiglio direttivo apposita commissione elettorale composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti i quali provvederanno alla raccolta delle adesioni degli eventuali candidati, alla gestione delle operazioni di voto ed allo scrutinio delle schede di voto, fissandone modalità, luogo e tempi.
L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Tutti i membri nominati non hanno diritto ad alcun compenso salvo il rimborso a piè di lista delle spese sostenute nell’espletamento di incarichi per conto e nell’interesse dell’Associazione.
ASSEMBLEE
ART. 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e/o in locali pubblici almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
ART. 15
L’Assemblea ordinaria:
- approva il bilancio consuntivo nella forma di rendiconto finanziario ed economico;
- procede alla nomina del consiglio direttivo, del collegio sindacale se previsto, e degli altri eventuali organi sociali qualora individuati dai regolamenti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo.
L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinto degli associati o in ogni caso dal Collegio dei Revisori se nominato.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
ART. 16
L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea straordinaria sarà convocata quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata indirizzata al Presidente e sottoscritta da almeno un quinto degli associati e/o della meta dei componenti il Consiglio Direttivo.
ART. 17
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Le delibere dell’Assemblea sono valide a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti, con un quorum costitutivo pari ad 1/5 (un quinto) degli associati.
Ogni aderente all’Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di n.1 (una) delega.
In assenza delle procedure rituali per la convocazione dell’Assemblea, la medesima risulterà valida quando siano presenti tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote sociali ed iscritti nel relativo libro, ed i componenti il Consiglio Direttivo.
ART. 18
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice – Presidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa.
Le nomine del Segretario, in assenza di quello in ruolo, viene fatta dal Presidente dell’Assemblea scegliendo fra i componenti il Consiglio Direttivo ed in mancanza fra i soci presenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di n.5 (cinque) ad un massimo di n.9 (nove) membri scelti fra gli associati dall’assemblea ordinaria che di volta in volta ne stabilisce il numero.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L’elezione dei componenti gli organi dell’Associazione è libera, ogni socio elettore ha diritto di voto singolo ai sensi dell’art.2532 Codice Civile in modo da dare concretezza alla libera sovranità dell’Assemblea.
Durante la prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice – Presidente ed il Segretario.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del loro mandato.
Il primo Consiglio Direttivo viene eletto in occasione dell’Assemblea di costituzione dell’Associazione, e le cariche al suo interno vengono stabilite dall’assemblea medesima.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri che lo compongono, in ogni caso almeno tre volte per ogni esercizio.
La convocazione è fatta a mezzo lettera od a mezzo fax o posta elettronica, da spedirsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti se convocate ritualmente, o la totalità dei membri se la convocazione è verbale e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo può prevedere la nomina di un Presidente Onorario con diritto di partecipazione alle riunioni con sole funzioni consultive.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Spetta pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:
- curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- nominare la commissione elettorale in riferimento al rinnovo delle cariche;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione.
ART. 20
In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con deliberazione, tramite cooptazione. I Componenti cooptati durano in carica fino alla prima assemblea successiva al cui ordine del giorno deve essere posto l’argomento della sostituzione dei componenti cessati; chi venga eletto in luogo dei componenti cessati dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbero rimasti in carica i componenti cessati. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei componenti, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione, per cui quelli rimasti in carica debbono nominare la commissione elettorale e convocare l’Assemblea perché provveda in tal senso.
PRESIDENTE VICE PRESIDENTE SEGRETARIO CASSIERE
ART. 21
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del consiglio direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri di ordinaria amministrazione del consiglio direttivo con necessità di ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente e l’intervento di quest’ultimo costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
ART. 22
Il Segretario svolge le funzioni di segreteria, tiene il protocollo, evade la corrispondenza, redige i verbali operando in stretto accordo con il Presidente.
Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché del libro degli aderenti all’Associazione.
ART. 23
Il Cassiere cura la parte economica dell’Associazione, redige i bilanci in collaborazione con il Consiglio Direttivo, è il custode dei valori finanziari e patrimoniali dell’Associazione.
Il Cassiere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto economico e finanziario accompagnandolo da idonea relazione, nonché sottoscrive congiuntamente al presidente gli ordinativi di pagamento.
LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 24
Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Revisore dei conti se nominato, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.
I libri dell’associazione sono visitabili da chiunque ne faccia motivata istanza al consiglio Direttivo; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO
ART. 25
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quinti (3/5) dei presenti aventi diritto di voto, con un quorum costitutivo pari ad 1/5 (un quinto) degli associati.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo di attività culturali e/o ricreative similari, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n.662.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART. 26
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove ha sede l’Associazione, su istanza della parte più diligente.
NORME FINALI
ART. 27
In aggiunta alle presenti clausole statutarie, in relazione alle particolari esigenze di funzionamento dell’Associazione verranno realizzati appositi regolamenti a cura del Consiglio Direttivo.
ART. 28
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.